ASSOCIAZIONE - ITALIANSONLINE.NET
STATUTO


Art. 1 - Costituzione

1. E' costituita con sede in Genova, via Vado no.6 interno 5, l'associazione denominata ITALIANSONLINE.NET di seguito detta associazione.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione ha lo scopo di

- Mettere a disposizione di tutti gli italiani residenti all'estero (e di quelli che ne condividano i valori) i mezzi necessari per loro permettere una migliore integrazione nel nuovo paese di residenza;
- Costituire un comitato di accoglienza per gli italiani che intendono espatriare o trasferirsi da un paese estero ad un altro;
- Promuovere la cultura italiana all'estero

Quanto sopra attraverso:

- La realizzazione di eventi, manifestazioni culturali, iniziative di solidarietà ed attività diverse;
- L'utilizzazione di un portale Internet.

2. L'associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

Art. 3 - Soci

1. Sono Soci dell'associazione i fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato.

2. Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.

3. Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per:

- dimissioni volontarie;
- non aver effettuato il versamento della quota associativa;
- morte;
- indegnità deliberata dal comitato.

Art. 4 - Diritti e obblighi dei soci

1. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione.

2. I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5 - Organi

1. Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea;
- il comitato;
- il presidente;
- i vice presidenti;
- il tesoriere.

Art. 6 - Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare unitamente al luogo dove essa si svolgerà, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail).

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta della metà dei soci o dei due terzi del comitato; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6. E' consentito il voto per delega conferita ad altro socio per iscritto. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

7. L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti unitamente al voto favorevole di tutti i soci fondatori presenti.

8. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del comitato;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15 e sullo scioglimento dell'associazione;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci.

Art. 7 - Comitato

1. Il comitato è eletto dall'assemblea ed è composto da 3 membri.

2. Il comitato di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee.

3. Il comitato è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea. In modo particolare il Comitato ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;
- nominare i vice presidenti e il tesoriere;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci consuntivi annuali;
- determinare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci.

4. Il Comitato cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12.

Art. 8 - Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato.

4. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dai vice presidenti.

Art. 9 - Vice Presidenti

1. I vice presidenti sostituiscono il presidente e tutte le sue funzioni in caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente stesso.

Art. 10 - Tesoriere

1. Il Tesoriere coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci;
- predispone lo schema del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di dicembre;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del comitato.

Art. 11 - Rappresentanza Legale

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano disgiuntamente al Presidente, ai Vice Presidenti, al Tesoriere nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Comitato specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

Art. 12 - Durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.

2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 13 - Risorse economiche

1. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- proventi dalle attività svolte.

Art. 14 - Quota sociale

1. La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 15 - Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno il 30% dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Art. 16 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.